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Legittima Difesa

ASPETTI GIURIDICI DELLA DIFESA PERSONALE

a cura del Dr. Pasquale Mazzitelli

La pratica dei sistemi di combattimento finalizzati alla difesa personale implica l’utilizzo di tecniche letali e impone al praticante la conoscenza delle norme penali dettate dall’ordinamento giudiziario italiano in materia di legittima difesa. La legge, infatti, concede pochissime situazioni al soggetto che difendendosi cagiona una lesione o la morte ad un altro soggetto. Di seguito vengono riportati ed analizzati gli articoli del Codice Penale che trattano i reati contro la persona.

In particolare:

· Art. 52: Difesa legittima· Art. 54: Stato di necessità· Art. 55: Eccesso colposo· Art. 581: Percosse· Art. 582: Lesioni personali· Art. 583: Circostanze aggravanti· Art. 584: Omicidio preterintenzionale· Art. 588: Rissa

Art. 52 – DIFESA LEGITTIMA - Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionale all’offesa.

L’articolo in esame prevede l’impunibilità di un soggetto che reagendo ha provocato una lesione lieve, una lesione permanente o addirittura la morte di un individuo. Perché si tratti di legittima difesa occorre esaminare attentamente quanto specificato nell’art.52. Innanzitutto la reazione deve risultare necessaria per salvare il diritto minacciato (vita, incolumità, proprietà, onore e riservatezza). In secondo luogo il pericolo deve essere attuale, non futuro o già esaurito, e quindi incombente nel momento in cui la lesione è in corso. Bisogna considerare poi il caso dell’offesa ingiusta, che può consistere in una minaccia o in un’omissione (p.e. Tizio impedisce a Caio di entrare nella sua abitazione mettendosi davanti all’ingresso). Quindi l’offesa deve ledere un diritto altrui, essere ingiusta e rappresentare un pericolo attuale. Ci si chiede se si possa parlare di legittima difesa nel caso in cui il soggetto aveva la possibilità di evitare l’offesa con la fuga. Per la giurisprudenza il problema va risoltoin base al criterio del bilanciamento degli interessi, per cui il soggetto non è tenuto a fuggire quando la fuga esporrebbe i sui beni personali o di terzi a lesioni uguali o superiori alla lesione che provocherebbe all’aggressore difendendosi. Di recente la Corte di Cassazione ha precisato che non è configurabile la legittima difesa qualora il soggetto abbia avuto la possibilità di fuggire e quindi di allontanarsi dall’aggressore senza disonore o pregiudizio. In ultima analisi occorre valutare la proporzione tra difesa e offesa. Ciò significa che l’azione difensiva è giustificabile solo quando non vi è disparità tra la forza impiegata da chi arreca l’offesa e chi si difende o protegge gli altri. Il giudizio di proporzione va formulato non solo con riguardo al rapporto tra mezzi difensivi a disposizione dell’aggredito e mezzi offensivi, ma anche con riguardo alla proporzione tra male minacciato e male inflitto (principio del bilanciamento degli interessi). La proporzionalità esiste se il male provocato dall’aggredito risulta essere inferiore, uguale o tollerabilmente superiore a quello subìto.

Riepilogando:1) La reazione deve essere necessaria2) Il pericolo deve essere attuale (non già esaurito o futuro, altrimenti si configura la vedetta)3) L’offesa deve essere ingiusta4) Deve sussistere la proporzione tra difesa e offesa

Art. 54 – STATO DI NECESSITA’- Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Quest’articolo è un’integrazione dell’art. 52 e può essere letto così: colui che si trova di fronte ad un pericolo di grave danno alla sua persona o alla persona di un terzo e non ha altra possibilità (per salvarsi dal pericolo) che quella di commettere un fatto previsto dalla legge come reato, è autorizzato a commetterlo a condizione che non abbia volontariamente cagionato il pericolo.Esempi dello stato di necessità: il naufrago che colpisce un altro naufrago per attaccarsi ad una scialuppa; l’alpinista che taglia la corda che lo lega al compagno sospeso nel vuoto.

Art. 55 – ECCESSO COLPOSO – Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Si tratta di una particolare ipotesi di errore sulle scriminanti*, cioè di una situazione nella quale, per colpa, si superano i limiti stabiliti dalla legge. E’ il caso di chi, a causa di un errore di valutazione, uccide quando per difendersi era sufficiente percuotere. Ci sono due tipi di eccesso colposo: il primo si ha quando il soggetto eccede perché valuta erroneamente la situazione di fatto (l’errore cade in una fase antecedente all’esecuzione); il secondo si verifica quando il soggetto, valutata la situazione difatto, per imprudenza, imperizia o negligenza nell’attività esecutiva, eccede producendo un evento più grave di quello che sarebbe stato necessario cagionare.

Art. 581 – PERCOSSE – Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309.

Non è necessario che la percossa determini una sensazione dolorosa, ma che dalla percossa non derivi una malattia, altrimenti ricorre il delitto di lesioni. Per malattia si intende: qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo ancorché localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche (ecchimosi, contusioni). La malattia si esaurisce solo con il perfetto riequilibrio della salute.

Art. 582 – LESIONI PERSONALI – Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti preveduti dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate al numero1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Oggetto giuridico è l’incolumità individuale. Il reato si consuma con il verificarsi della malattia e quindi dell’alterazione anatomica o funzionale dell’organismo.Attenzione: questo tipo di reato viene meno qualora la condotta lesiva sia posta in essere nell’esercizio di attività sportive. Durante un combattimento agonistico, infatti, il soggetto che ha subìto le lesioni non può denunciare il suo rivale.

Art. 583 – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – La lesione personale è grave e si applica lareclusione da tre a sette anni:

1) Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo non superiore ai quaranta giorni.2) Se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;La lesione personale è gravissima e si applica la reclusione da sei a dodici anni se dal fatto deriva:1) Una malattia certamente o probabilmente insanabile;2) La perdita di un senso;3) La perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;4) La deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Art. 584 – OMICIDIO PRETERINTENZIONALE – Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Si tratta di un reato di evento in quanto consiste nella morte non voluta di un oggetto (preterintenzione*), dopo aver commesso atti diretti a ledere o percuotere.

Art. 588 – RISSA – Chiunque partecipa ad una rissa è punito con la multa fino a €.309. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l’uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo una rissa.Attenzione: l’attenuante della provocazione è normalmente inapplicabile al reato di rissa in quanto la provocazione fra i soggetti è reciproca; non è applicabile neppure la legittima difesa perché i soggetti coinvolti sono animati dall’intento di offendersi e accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono sottoposti.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Dagli articoli esaminati si evince come la legge italiana sia molto restrittiva in tema di legittima difesa.Per strada siamo tutti potenziali vittime di un’aggressione e non bisogna mai sottovalutare nessuno. E’ inutile contare sull’aiuto di persone estranee poiché difficilmente interverranno in nostro soccorso.Bisogna fare affidamento solo su se stessi, sulle proprie forze e capacità. Mai rischiare la propria vita per cose, beni o futili motivi. La differenza tra un professionista di autodifesa e un principiante è che il primo valuta la violenza come prima opzione, ma la tiene come ultima scelta; il principiante invece reagirà alla violenza in maniera istintiva con il pericolo di dover rispondere di reati molto gravi!Attenzione quindi: prima di combattere è opportuno valutare bene la situazione. Solo quando è a rischio la nostra incolumità (o l’incolumità di terze persone) e non esiste alcuna possibilità di evitare lo scontro bisogna difendersi in maniera aggressiva e spietata.Spero di essere stato esaustivo nell’esposizione del testo e che tutti possano comprenderne il contenuto. Nonostante sia d’obbligo l’uso di tecnicismi nel linguaggio giuridico, ho cercato di semplificare al massimo l’uso di termini di difficile comprensione che avrebbe limitato la lettura ai soli esperti della materia.

TERMINOLOGIA

*Scriminante: causa che giustifica la commissione di un reato

*Preterintenzione: che va aldilà dell’intenzione

*Cagionare: provocare

*Oggetto giuridico: oggetto tutelato dalla legge

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